Sovratitolo

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29 ottobre 2014



                                                         Le festività

Il numero di giorni considerati festivi dal legislatore e la cadenza per essi prevista ha subito numerose modifiche nel tempo.
Ad oggi, sono previste undici festività che possono distinguersi in civili e religiose in virtù dell’evento che viene celebrato. Ad esse si possono aggiungere festività locali, generalmente stabilite dalla contrattazione collettiva.

In particolare, i giorni festivi sono i seguenti:

Festività nazionali civili
25 Aprile: Anniversario della liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Fondazione della Repubblica

Festività nazionali religiose:
il primo giorno dell’anno
6 gennaio: Epifania
il lunedì seguente al giorno di Pasqua (variabile)
15 agosto: Assunzione della Beata Vergine
1 Novembre: Ognissanti
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Natale
26 dicembre: S. Stefano

Festività locali
ricorrenza del Santo Patrono del comune in cui è situata l’unità produttiva


Nelle giornate festive, al lavoratore, sono sostanzialmente accordati due diritti: il diritto di astensione dal lavoro festivo e quello di percepire la retribuzione.
Tale seconda tutela riceve poi differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.

- Diritto di astensione

Il diritto al riposo nei giorni festivi non è considerato dall’ordinamento assoluto, poiché non è espressamente sancito dalla Costituzione accanto al diritto al riposo settimanale e alle ferie previsti dall’art. 36 Costituzione.

Non è però posto in dubbio il fatto che il lavoratore possa rifiutare la prestazione lavorativa richiesta dal datore di lavoro. Ciò significa che, anche in presenza del suo rifiuto a fornire attività lavorativa, il dipendente non perde il diritto di ricevere la normale retribuzione, che deve essere pertanto regolarmente corrisposta dal datore di lavoro. Né, allo stesso modo, può essergli contestata l’assenza ingiustificata, costituendo la presenza al lavoro nelle festività una libera scelta del lavoratore, cui appunto non può essere imposto di lavorare.

Tale tutela è espressamente e unanimemente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. 8.08.05 n. 16634; Cass. 15.09.97 n. 9176) e dalla dottrina, le quali, pur ammettendo l’insussistenza di un espresso divieto di prestazione lavorativa festiva, ritengono che tale previsione sia implicitamente prevista nella normativa riguardante la maggiorazione della retribuzione in caso di effettivo lavoro in queste giornate.

Peraltro, il diritto appena delineato ha carattere disponibile: il lavoratore può infatti rinunciare al godimento del giorno festivo e decidere di prestare il proprio lavoro anche in queste occasioni. Dunque il datore di lavoro può richiedere la prestazione, ma l’effettiva prestazione dell’attività può avvenire esclusivamente in presenza di uno specifico accordo fra le parti.
Non si ritengono infatti applicabili in via analogica nemmeno le eccezioni previste al divieto di lavoro nel giorno della domenica.

- La retribuzione durante le festività

Il trattamento retributivo dovuto al lavoratore nei giorni festivi è differente a seconda che egli non presti la propria attività godendo quindi del riposo o che invece decida (su libero accordo) di lavorare.

- Le festività non lavorate

Qualora il lavoratore goda della festività, è necessario operare un’ulteriore distinzione:
i soggetti retribuiti in misura fissa hanno infatti diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio: ciò comporta che il compenso dovuto mensilmente rimane inalterato a prescindere dai giorni festivi che ricorrono nello stesso mese;
i soggetti pagati a ore hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni accessorio e ragguagliata ad un sesto dell’orario settimanale di lavoro (o 1/5 nel caso di adozione di adozione della settimana corta)

- Le festività lavorate

I lavoratori che prestano la propria attività durante una giornata festiva hanno diritto ad una maggiorazione del compenso.
Tale maggiorazione è di regola stabilita dal contratto collettivo applicato al caso specifico e si delineano differentemente a seconda che il soggetto sia pagato in misura fissa o a ore:
nel primo caso spetta la retribuzione giornaliera maggiorata della percentuale prevista per lavoro festivo;
nel secondo caso spettano le quote orarie relative alle ore di lavoro effettuate oltre alla maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

1 commento:

  1. Caro amico hai perfettamente centrato l'obiettivo, il fatto è che non sempre vengono fatti rispettare i diritti e poi devi confrontarti con la realtà che è ben diversa , a mio parere è molto utile sapere e conoscere i nostri diritti e i nostri doveri poi sta a noi farne tesoro grazie ciao. Maurizio c.

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