Sovratitolo

Creato dai lavoratori per i lavoratori, il blog è dedicato a tutti coloro che lavorano in Esselunga ma siamo in grado di dare informazioni utili anche a tutti coloro che lavorano nella GDO..

21 gennaio 2015

Applicativi Jobs Act

La Fornero ha fatto 30, Renzi 31!

di Eliana Como e Giuliana Righi de: www.sindacatounaltracosa.org


Il 23 dicembre sono usciti i primi due 
decreti applicativi del Jobs act, sulle nuove norme in tema di licenziamento e sugli ammortizzatori sociali. Entro un mese, i decreti ripasseranno in Parlamento per un ulteriore parere, non vincolante. A quel punto, una volta pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, diventeranno a tutti gli effetti legge. È poco probabile che dal testo del decreto possano esserci ulteriori modifiche, ma non è possibile escluderlo a priori. In questo scritto, interamente dedicato agli effetti del Jobs act, tentiamo una prima analisi del testo degli attuali decreti.

Purtroppo il Jobs act non finisce qui
. La legge delega prevede molti altri aspetti, tra cui video-sorveglianza e demansionamento, che pure a breve saranno convertiti in decreto.Una avvertenza è obbligatoria. Sui licenziamenti, il Jobs act porta a compimento un processo già iniziato con la legge Fornero nel 2012, introducendo definitivamente il contratto a tutele crescenti. Si può dire che, se la Fornero fece trenta, il Jobs act ha fatto trentuno, rendendo il licenziamento ancora meno caro, più facile e “certo”...
...(nel senso di ridurre ancora la discrezionalità dei giudici). La novità è l’estensione della cancellazione della reintegra anche nel caso dei licenziamenti collettivi e l’ulteriore aggravarsi delle differenziazioni interne al mondo del lavoro dipendente. Non più soltanto quella storica legata alla dimensione d’impresa (cioè tra chi lavora in impre-
se con più o meno di 15 dipendenti), ma anche quella determinata dalla data di assunzione.

Le nuove norme in tema di licenziamento si applicheranno infatti ai nuovi assunti. Persino all’interno della stessa impresa, due licenziamenti avve-
nuti per identiche ragioni (addirittura nell’ambito di un licenziamento collettivo) saranno tutelati in modo diverso. I lavoratori già assunti al 23 dicembre 2014 avranno la tutela prevista dalla legge Fornero (per quanto debole essa sia); quelli assunti dopo il 23 dicembre quella prevista dal decreto. Secondo Umberto Romagnoli, questo rappresenta l’elemento potenzialmente incostituzionale e discriminatorio della riforma, quello che per ciò stesso viola il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione.

Dobbiamo contrastare questo modello. Bisogna riprendere la mobilitazione subito e denunciare le intimidazioni. A cominciare da quanto già accaduto alla Piaggio, dove durante la pausa di Natale molti operai hanno ricevuto una lettera dall’esplicito carattere intimidatorio in cui vengono “avvertiti” del rischio che corrono se continuano a stare “troppo” in malattia. Non rassegnamoci, perchè questo modello non può e non deve passare!

Il decreto sui licenziamenti punto per punto.

Cancellazione definitiva del reintegro e introduzione del risarcimento legato all’anzianità.
Il decreto attuativo sul licenziamento elimina di fatto la possibilità della reintegra in caso di licenziamento ingiustificato. Il licenziamento sarà quasi esclusivamente monetizzato, con un indennizzo stabilito a priori e legato all’anzianità:

2 mensilità per ogni anno di servizio,comunque non meno di 4 e non più di 24.

I datori di lavoro risparmieranno anche sull’entità dell’indennizzo, già ampiamente introdotto dalla Fornero: nella legge del 2012, l’indennizzo poteva variare da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. Ora, per i lavoratori con minore anzianità, l’indennizzo potrà essere solo di 4 mensilità.Restano esclusi - bontà loro - soltanto i licenziamenti discriminatori, quelli nulli (per esempio entro 12 mesi dal matrimonio, entro il primo anno di vita di un figlio, laddove il licenziamento sia verbale) e quelli disciplinari per i quali in giudizio si dimostri che il fatto contestato non esiste. Soltanto per questi casi varrà ancora la reintegra e il risarcimento per il periodo che il lavoratore è rimasto senza lavoro (resta il fatto che entro 30 giorni dalla sentenza di reintegra, il lavoratore - su sua scelta - potrà rinunciare e optare per l’indennizzo).

A chi si applicano le nuove norme

- tutti i lavoratori neo-assunti dipendenti di aziende sopra i 15 dipendenti    (assunti  dopo il 23 dicembre 2014);

- tutti i lavoratori (neo-assunti e non) dipendenti di aziende che supereranno i 15 dipendenti dall’entrata in vigore della riforma.

Nota bene: anche per i lavoratori di imprese sotto i 15 dipendenti, che non hanno mai avuto la reintegra, peggiorano le condizioni, perchè l’indennità minima corrisposta in caso di licenziamento ritenuto illegittimo diminuisce. Non sarà più come oggi da un minimo di 2,5 mensilità a un max di 6, ma da 1 a 6.

Tipologie di licenziamenti per cui è previsto soltanto l’indennizzo economico.

Nel dettaglio queste saranno le tipologie di licenziamento per i quali è previsto soltanto l’indennizzo economico:

- tutti i licenziamenti economici. La riforma Fornero aveva già introdotto ampia libertà sul licenziamento per problemi economici.


Restava, almeno in linea teorica, la possibilità di dimostrare in giudizio la “manifesta insussistenza” delle motivazioni economiche e quindi il giudice poteva disporre la reintegra. Ora non più: il licenziamento economico è ammesso in qualsiasi caso, anche quando sia manifestamente insussistente e il lavoratore non sarà in nessun caso reintegrato, ma soltanto indennizzato economicamente;

- i licenziamenti disciplinari (e tutti quelli che rientrano nella tipologia del giustificato motivo soggettivo), fatta eccezione i casi in cui di fronte al giudice si dimostri la totale insussistenza del fatto materiale che viene contestato e quando il licenziamento sia avvenuto a causa della inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Il lavoratore viene licenziato perchè accusato di furto; in giudizio dimostra che il fatto non esiste; il giudice ordina il reintegro.

Va da sè, che un datore di lavoro avrà molte altre occasioni per licenziare che non rischiare di tirare in ballo motivazioni inesistenti. Tanto più che il decreto esclude esplicitamente qualsiasi valutazione del giudice circa la sproporzione
del licenziamento: significa che si potrà licenziare anche per fatti per i quali oggi i contratti nazionali prevedono sì sanzioni disciplinari ma non il licenziamento.In questo senso, il decreto peggiora persino la legge Fornero, che aveva già cancellato la reintegra di gran parte dei licenziamenti disciplinari;


Neo-assunti, definizione:

Quando si parla di neo-assunti evidentemente non si intende soltanto la prima esperienza, ma qualunque nuovo rapporto di lavoro che inizi dopo il 23 dicembre 2014, anche quelli che provengono da un altro luogo di lavoro o vengono stabilizzati come precari.



- i licenziamenti collettivi
, a prescindere dalla violazione del criterio di scelta.
Una delle novità più consistenti rispetto alla legge Fornero - è il fatto che il nuovo regime si applicherà per i nuovi assunti anche nel caso di licenziamento collettivo. In questo caso, la reintegra rimarrà in vigore soltanto nel caso            - evidentemente assai remoto - in cui il licenziamento non sia tato comunicato in forma scritta. Vizi procedurali o - ancora più grave - la violazione del criterio di scelta fino a oggi esistente (anzianità di servizio, carichi familiari, criteri tecnico-organizzativi) comporteranno la sola tutela dell’indennizzo. Il paradosso è che nell’ambito di una stessa procedura di licenziamento collettivo, ci saranno lavoratori con tutele differenti, a seconda della data di assunzione;

- tutti i licenziamenti per vizi di forma e di procedura. Di fronte a un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, in cui però il giudice rilevi vizi di forma o di procedura, non è comunque previsto la reintegra e l’indennizzo corrisposto al lavoratore sarà ridotto: 1 mensilità per ogni anno di servizio (invece che 2), comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 (invece che 4 e 24).

La nuova procedura di conciliazione non obbligatoria.A fronte di un licenziamento il datore di lavoro potrà attivare - non è obbligato - entro 60 giorni (cioè entro il termine di impugnazione dello stesso) un tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, per evitare di andare in giudizio. In tale sede il datore di lavoro proporrà un indennizzo che viene predeterminato nella misura di 1 mensilità per ogni anno di servizio (comunque non inferiore a 1 e non superiore a 18). A fronte della conciliazione, il lavoratore rinuncerà alla impugnazione del licenziamento, anche quando l’abbia già avanzata.

Incentivi detassati. Fino a quando?La somma corrisposta a titolo di incentivo in caso di conciliazione non è tassata come reddito imponibile e non è assoggettata a contribuzione previdenziale. Questo verrà usato per dissuadere i lavoratori dal fare causa. Peraltro, resta da capire cosa accade se questo beneficio fiscale che è a carico dello Stato dovesse superare le risorse finanziarie stanziate (2 milioni per il 2015).