Sovratitolo

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20 marzo 2018

Trasparente... Cristallina...

Esselunga: è condotta antisindacale (ex art. 28). dello Statuto dei Lavoratori legge 300 del 1970


Buongiorno a tutti gli utenti del blog, il giorno 3 novembre 2017
familypedia.wikia.com
vi abbiamo raccontato tramite un post intitolato
"Voghera, la porcata è servita...Elezioni RSU alle porte, ma non per tutti!" la vicenda dei colleghi trasferiti in extremis (iscritti alla Flaica Cub) che avevano intenzione di candidarsi per l'elezione della RSU di negozio (clicca qui per rivedere il post).

Con la sentenza n. 835/2018 del 14/03/2018 (chi vorrà potrà cercarla) il tribunale ordinario di Pavia, sezione lavoro,  ha dichiarato antisindacale il comportamento di Esselunga, e ha ordinato alla società convenuta di revocare i suddetti trasferimenti e di riammettere i dipendenti presso il P.V. di Voghera, inoltre il Giudice ordina ad Esselunga di esporre il decreto per un periodo di 15 giorni nelle bacheche aziendali dei punti vendita interessati (Voghera, Broni, Valenza), oltre al pagamento delle spese processuali.

Oltre ad essere felici per i due colleghi S.Z e G.A., ed insieme a loro possiamo dire che giustizia è fatta, vogliamo mettere bene in evidenza i 3 punti principali di questa sentenza (di 13 pagine, in cui compaiono diverse testimonianze) che sono poi i 3 punti della memoria difensiva di Esselunga, completamente smontati dal Giudice.


Esselunga spa con memoria depositata il 6.12.2017 eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, la inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità del comportamento  asseritamente antisindacale e nel merito la insussistenza dello stesso.

Ovvero: 

1)Secondo Esselunga la Flaica Cub non aveva la  titolarità di promuovere un ricorso contro la società per condotta antisindacale (ex art. 28 statuto dei lavoratori legge 300 del 1970).                 

2) Secondo Esselunga non si poteva trattare di condotta antisindacale poichè (a suo dire) non risultava loro            facessero attività Sindacale, e quindi non si capiva quale danno avesse portato alla Flaica CUB.
                  
3) Secondo Esselunga il trasferimento dei lavoratori  sarebbe stato effettuato per ragioni tecnico/organizzative.                      

Ebbene questa tesi difensiva di Esselunga è stata completamente smantellata dal Giudice di Pavia, il quale, al contrario, asserisce che:


1) E' in capo alla Flaica CUB di Pavia la possibilità di promuovere  un ricorso per condotta antisindacale (che reca danno  al Sindacato stesso), in quanto espressione territoriale/provinciale di un sindacato diffuso e costituito a livello Nazionale, il quale se pur non firmatario di contratti nazionale (e meno male aggiungiamo) ha elaborato varie piattaforme rivendicative a livello nazionale nel confronto di governo e datori di lavoro, ha indetto scioperi generali e manifestazioni nazionali del sindacalismo di base ed ha negoziato e sottoscritto numerosi accordi. E questo è un punto molto importante per il riconoscimento dellla Flaica. Inoltre la ragione di procedere alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro discende dalla  violazione di almeno un principio di natura costituzionale (es.: principio della libertà sindacale di cui all'art. 39 Cost.)


2) Il Giudice ha dimostrato l'effettiva iniziativa sindacale promossa nel punto vendita di Voghera dai due lavoratori (attraverso gli atti e comunicazioni mostrati dal  funzionario della Flaica per conto dei due lavoratori), in particolare S.Z. era anche stato nominato dalla    Flaica come componente del direttivo provinciale, ed in virtù di questo aveva usufruito di alcuni permessi sindacali non retribuiti (ma il direttore ha dichiarato di non sapere a cosa e per cosa servissero i permessi, ha anche negato di essere a conoscenza che S.Z. fosse membro del direttivo e di non aver mai visto la comunicazione del 20/07/2016 con cui la Flaica informava di ciò la direzione del negozio, cosa che il giudice ha dichiarato assai poco credibile).
Percui è stato cosi dimostrato l'attivismo Sindacale dei due lavoratori.                

3) I due lavoratori si sarebbero dovuti candidare per le elezioni della RSU di negozio che si sarebbero tenute a breve, questo lo hanno confermato testimoni, mentre il direttore di negozio (sempre ha detta della sentenza) avrebbe negato di sapere che i due lavoratori si sarebbero  candidati come membri della RSU (uno anche come RLS)...un po smemorato.

Con comunicazione alla Esselunga Spa in data 20/10/2017 le OO.SS. CGIL, CISL e UIL avevano provveduto ad indire un’assemblea dei lavoratori per il giorno 30/10/2017 avente quale unico punto all'ordine del giorno “Apertura procedura elezioni rinnovo RSU". Dopo pochi giorni la società ha comunicato a coloro che si sarebbero candidati per il sindacato ricorrente, S.Z. e G.A:, il lorotrasferimento ad altro punto vendita.
Esselunga dichiarava che i motivi erano per ragioni  tecnico organizzative. Smentiti!

Questi a nostro avviso i tre punti che fanno la differenza in questa sentenza, probabilmente ci siamo dilungati, ma a nostro avviso meritavano degli approfondimenti.


In ultimo una nostra personale riflessione (che non piacerà a coloro che storcono il naso quando parliamo dei sindacati confederali, ma che ci sentiamo di fare):

Ma la Filcams Cgil di Pavia, e/o chi per lei ha seguito la vicenda delle elezioni di Voghera, degli spostamenti fatti (secondo sentenza) ad arte per impedire la partecipazione dei due lavoratori alle elezioni, alla luce di questa sentenza (che ricordiamo il giudice ha ordinato che rimanesse affissa nei tre negozi per 15 giorni, perchè tutti la potessero vedere, loro compresi) come si sente?
La coscienza è a posto?

lo staff di cambialiberamente