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1 ottobre 2015

Aggiornamenti sull'utilizzo del congedo parentale

Innanzitutto NON CHIAMATELO PIU' “maternità facoltativa”: ha cambiato nome nel 2001, per abbattere le barriere tra maternità e paternità ed incentivare anche il papà a cambiare i pannolini.                                                                                                                                                                                                                                            foto tratta da mafuiane.blogspot.com

L'allegatoINPS, riassume   le caratteristiche del CONGEDO PARENTALE introdotto con il Testo Unico Maternità/Paternità (Dlgs 151 26 marzo 2001): le condizioni elencate rimangono invariate per quanto riguarda la DURATA del Congedo stesso – 10 mesi complessivi, che possono diventare 11 se papà ne prende almeno 3 – e l'indennizzo al 30% dello Stipendio se preso entro un determinato termine.

Le novità principali sono due: il Decreto Legislativo 80/2015 ha corretto al rialzo tali termini – il limite di 8 anni entro i quali usufruirne diventa il 12anno di età, l'indennizzo del 30% prima era dovuto solo per il Congedo del quale si usufruiva entro il terzo anno, oggi invece viene elevato al 6° anno di età del bambino. Ripetiamo: i mesi di Congedo richiedibile rimangono 10 – si è solo allungato il periodo entro il quale se ne può usufruire (da 0 a 12 anni) e il periodo entro il quale è parzialmente pagato (da 0 a 6 anni).

Seconda novità, più rivoluzionaria (e complicata): la possibilità di usufruirne IN MODALITA' ORARIA. Il secondo allegato è la circolare INPS n.152, che riassume bene sia il percorso di legge che le condizioni attuali (calcolo indennizzo, modalità di richiesta).
Importante: la non cumulabilità con permessi che derivano anch'essi dal Testo Unico Maternità (es.: non posso fare due ore di “allattamento” e 4 di Congedo nello stesso giorno, ma posso farne 2 di Congedo e due di “104” per assistenza a disabile).

Altrettanto importante: ad esempio di altri permessi orari (es. proprio la 104, che può essere presa sia per 3 giorni mensili che per le corrispondenti ore), il conteggio sul totale verrà fatto comunque per “giorni”. L'esempio nella circolare è abbastanza chiaro – e sicuramente ci torneremo sopra con qualche specchietto ancora più esplicativo.

Dettaglio tutt'altro che insignificante: la riforma è considerata efficace per il periodo dal 25 giugno 2015 al prossimo 31 dicembre 2015 – in assenza di ulteriori decreti di rinnovo, proroga o trasformazione... dal 1' gennaio prossimo si ritornerebbe alle regole      foto tratta da loradelsalento.diocesilecce.org     precedenti!
E' davvero poco probabile che ciò succeda e riteniamo pressoché certo che le novità saranno confermate... ma con un Governo come questo, che fa ogni tanto qualcosa di positivo per coprire meglio le innumerevoli porcherie fatte (e quelle in progetto), il nostro stupore sarebbe sprecato.


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