Aggiornamenti
sull'utilizzo del congedo parentale
Innanzitutto
NON CHIAMATELO PIU' “maternità
facoltativa”: ha cambiato nome nel 2001, per abbattere le barriere
tra maternità e paternità ed incentivare anche il papà a cambiare
i pannolini. foto tratta da mafuiane.blogspot.com
L'allegatoINPS, riassume le caratteristiche del CONGEDO PARENTALE introdotto
con il Testo Unico
Maternità/Paternità (Dlgs 151 26 marzo 2001):
le condizioni elencate rimangono invariate per quanto riguarda la
DURATA del Congedo stesso – 10
mesi complessivi, che possono diventare 11 se papà ne prende almeno
3 – e l'indennizzo al
30% dello Stipendio se preso entro un determinato termine.
Le
novità principali sono due: il Decreto Legislativo 80/2015 ha
corretto al rialzo tali termini – il limite di 8 anni entro i quali
usufruirne diventa il 12anno di età,
l'indennizzo del 30% prima era dovuto solo per il Congedo del quale
si usufruiva entro il terzo anno, oggi invece viene elevato
al 6° anno
di età del bambino.
Ripetiamo: i mesi di Congedo richiedibile rimangono 10 – si
è solo allungato il periodo entro il quale se ne può usufruire (da
0 a 12 anni) e il periodo entro il quale è parzialmente pagato (da 0
a 6 anni).
Seconda
novità, più rivoluzionaria (e complicata): la possibilità di
usufruirne IN MODALITA'
ORARIA. Il secondo
allegato è la circolare INPS n.152, che riassume bene sia il
percorso di legge che le condizioni attuali (calcolo indennizzo,
modalità di richiesta).
Importante:
la non cumulabilità con permessi che derivano anch'essi dal Testo
Unico Maternità (es.: non posso fare due ore di “allattamento” e
4 di Congedo nello stesso giorno, ma posso farne 2 di Congedo e due
di “104” per assistenza a disabile).
Altrettanto
importante: ad esempio di altri permessi orari (es. proprio la 104,
che può essere presa sia per 3 giorni mensili che per le
corrispondenti ore), il
conteggio sul totale verrà fatto comunque per “giorni”.
L'esempio nella circolare è abbastanza chiaro – e sicuramente ci
torneremo sopra con qualche specchietto ancora più esplicativo.
Dettaglio
tutt'altro che insignificante: la
riforma è considerata efficace per il periodo dal
25 giugno 2015 al prossimo 31 dicembre 2015
– in assenza di ulteriori decreti di rinnovo, proroga o
trasformazione... dal 1' gennaio prossimo si ritornerebbe alle regole foto tratta da loradelsalento.diocesilecce.org precedenti!
E'
davvero poco probabile che ciò succeda e riteniamo pressoché certo
che le novità saranno confermate... ma con un Governo come questo,
che fa ogni tanto qualcosa di positivo per coprire meglio le
innumerevoli porcherie fatte (e quelle in progetto), il nostro
stupore sarebbe sprecato.
Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi qui il tuo pensiero...
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.